Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
SCUOLE D'ABRUZZO - FUTURO IN SICUREZZA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DAL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO - SEDE DELLA SCUOLA MEDIA IN PIANELLA - LIQUIDAZIONE REDAZIONE CRE - ARCH. STEFANO SONSINI - ING. MICHELINO ROSSI
Importi
Note
CON DETERMINA N.752/2018 SONO STATE LIQUIDATE LE SEGUENTI FATTURE: Fattura n. FATTPA 1_18 del 14.04.2018 pari ad € 145,00 DELL'ING. ROSSI E FATTURA Fattura n. 5/PA del 13.04.2018 pari ad € 145,00 DELL'ARCH. SONSINI