Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 1262/2022
Ricerca
Oggetto | Anno | |
---|---|---|
DELIBERA_337_2021 | 2021 | |
DELIBERA_93_2021 | 2021 |